Ritardo pagamento assegno mantenimento: La sentenza in commento la n. 132 del 19 gennaio 2017, emessa dalla Corte di Appello di Palermo, esamina i probabili profili di responsabilità penale, in caso di ritardo pagamento assegno di mantenimento.
In prime cure, il Tribunale di Trapani, aveva assolto dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di cui all’art. 570 c.p., l’ex marito accusato di non aver corrisposto alla moglie l’assegno di mantenimento.
Ritenendo l’assoluzione non corretta, il Procuratore della Repubblica di Trapani, impugnava la sentenza chiedendone la riforma della stessa e la condanna per il reato ascrittogli.
In sede di Appello, il Procuratore della Repubblica di Trapani, con riferimento ad una precedente sentenza emessa dalla Corte di Cassazione la n. 43527 del 4 ottobre 2012, osservava che anche il ritardo pagamento assegno di mantenimento può determinare il perfezionamento della fattispecie criminosa.
Esaminate le precedente risultanze processuali, la Corte riteneva di non poter aderire alle argomentazioni esposte e confermava pertanto la sentenza di primo grado.
Nelle motivazioni della sentenza di secondo grado, si osservava infatti che dalle dichiarazioni rese dai testimoni, era emerso che l’imputato aveva pagato quasi tutte le somme spettanti alla moglie a titolo di mantenimento, essendo solo stato ritardato il mantenimento di alcune mensilità nel primo periodo.
La Corte, aggiungeva poi che l’ex marito pur avendo versato per un periodo somme minori rispetto a quelle previste dalla sentenza di separazione, aveva comunque successivamente provveduto al pagamento integrale.
Il ritardo pagamento assegno di mantenimento, non ha comunque fatto venir meno i mezzi di sussistenza alla moglie e alla figlie minori, né tantomeno, si era sottratto agli obblighi di mantenimento statuiti dal giudice civile.
Con riferimento a tale ultimo punto, la Corte ha fatto riferimento infatti e si è conformata ad una sentenza della Cassazione, la n. 479 del 1992, la quale stabilisce che ‘il pagamento di una somma inferiore a quella imposta a titolo di assegno non basta ad integrare gli estremi del delitto in questione e solamente qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie, è evidente che l’obbligato non sovviene alle necessità più elementari degli aventi diritto agli alimenti e, quindi, commette violazione degli obblighi di assistenza familiare’.
Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di Appello, è risultando comprovato il versamento, sia pure con qualche ritardo di somme complessivamente corrispondenti a quanto stabilito in sede di separazione. Deve pertanto escludersi la sussistenza del reato contestato.
Alla luce di tutte le motivazioni su esposte, la Corte d’Appello, ha rigettato l’appello proposto e confermato integralmente la sentenza di primo grado.