Rumori in Condominio: Non di rado accade che la vita in condominio viene di frequente disturbata da continui rumori, dall’utilizzo inopportuno di strumenti sonori o musicali, o dall’abbaiare continuo di animali domestici.
Orbene, in tali casi si configura, laddove la soglia dei rumori in condominio ecceda il limite della normale tollerabilità, il reato contravvenzionale di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, punito a norma dell’art. 659 cod. pen. con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a Euro 309.
Si ritiene configurato il reato, quando i rumori eccedenti la normale tollerabilità, siano nel concreto in grado di arrecare disturbo, non solo agli occupanti degli appartamenti confinanti, superiori o inferiori, ma il disturbo deve essere tale da interessare ed essere percepito da una parte considerevole dell’intero condominio.
Pertanto, per valutare la condotta delittuosa penalmente rilevante bisogna assumere come indice il parametro della percebilità e tollerabilità da parte di tutti i condomini dello stabile.
Per converso invece può sostenersi che nell’ipotesi di condotta non penalmente rilevante, il disturbo della quiete anche di uno solo dei condomini, possa invece configurare un altrettanta valida ipotesi di risarcimento del danno, da potersi azionare in sede civile.
Quindi, per la configurazione del reato di disturbo al riposo o alle occupazioni, o per il risarcimento danni, così come previsto dalle ultime sentenze in materia della Suprema Corte di Cassazione Cass. Pen. 7748/2012; n.44905/2011; n.246/2007, bisogna che i rumori vengano percepiti in maniera sintomatica da un elevato numero di condomini.
Riportando una massima in materia che delimita gli ambiti di applicazione delle due fattispecie tipo, si prevede: ‘Che in relazione a rumori e schiamazzi all’interno di un condominio, non ricorre il reato di cui all’art. 659 cod. pen., allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli vicini occupanti un appartamento limitrofo, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio cui è inserita detta abitazione ovvero trovantisi nelle zone circostanti, non producendosi, in tale ipotesi, il disturbo, effettivo o potenziale, della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, ma soltanto di quella di definite persone, in tal caso la condotta potrà assurgere a illecito civile, come tale fonte di risarcimento del danno’. Cass. n.45616/2013, n.23529/2014.