Scale condominio: se il condomino cade dalle scale può essere risarcito?
Non è raro che all’interno di un condominio si verifichino infortuni ai danni degli stessi condomini o degli ospiti i quali si ritrovano a cadere dalle scale per la presenza di pavimento bagnato, di macchie d’olio, di fogliame o altro materiale.
Se il condomino o un ospite cade dalle scale chi lo deve risarcire?
L’articolo 2051 del codice civile recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il danneggiato, quindi, è legittimato a proporre una richiesta di risarcimento del danno al condominio il quale ai sensi dell’art. 2051 c.c. è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia.
Tale norma individua una responsabilità oggettiva in capo al custode, a meno che egli non riesca a dimostrare l’esistenza del caso fortuito.
Anche la Cassazione con sentenza n. 23727 del 22.11.2016 ha riconosciuto il risarcimento del danno al condomino caduto dalle scale a meno che il condominio non riesca a dimostrare di non aver potuto impedire il fatto per l’esistenza di un caso fortuito.
Il Condominio è custode dei beni di proprietà di tutti i condomini.
Affinchè ci sia una responsabilità oggettiva in capo al custode è necessaria la presenza di due requisiti:
- Alterazione del bene condominiale tale da costituire un’insidia per il condomino;
- Imprevedibilità e conseguente inevitabilità del pericolo.
In conclusione:
Spetta al danneggiato dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra la cosa e l’evento lesivo;
Spetta al custode cioè al condominio provare l’esistenza di un caso fortuito.