L’art. 612 del Codice penale prevede che incorre nel reato di minaccia chi intima ad altri un ingiusto danno. Se tale intimidazione viene posta in essere solo per fare uno scherzo telefonico, ricorre qualche tipo di reato?
Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta adito per un procedimento nei confronti di un minore che aveva effettuato per scherzo una telefonata con amici in orario notturno ha dichiarato, in ordine al reato di minaccia, non luogo a procedere per concessione del perdono giudiziale, ritenendo tuttavia sussistere il reato.
Avverso tale sentenza ha ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato rilevando che le modalità del fatto avrebbero consentito una sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.
La difesa del minore riteneva che lo scherzo doveva qualificarsi come una goliardata con l’intento di emulare un film; infatti la frase riferita al telefono dal ragazzo era “morirai entro sette giorni“, resa celebre dal noto film horror The Ring.
Gli Ermellini hanno però confermato la sentenza di primo grado affermando che:”il fatto non riveste i caratteri della goliardata giovanile, bensì di una condotta idonea, attraverso il male minacciato, ad intimidire la vittima, incidendo potenzialmente nella sfera della sua libertà psichica, indipendentemente dai motivi che hanno indotto l’autore del reato ad effettuare la telefonata”.