A seguito di una sentenza di divorzio, il Tribunale disponeva l’affidamento congiunto delle figli minorenni ad entrambi i genitori, ponendo a carico del padre la corresponsione di un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento, l’educazione e l’istruzione delle figlie con l’obbligo di provvedere a tutte le spese relative di abbigliamento, medico-dentistiche e scolastiche.
Orbene, la madre, di propria esclusiva iniziativa e senza rendere partecipe l’ex marito – del tutto ignaro ed inconsapevole di tale decisione – decideva di iscrivere una delle figlie minori presso un istituto scolastico privato, che prevedeva una retta assai elevata.
Non appena il padre delle figlie si rifiutava di corrispondere tale somma – adducendo di non essere mai stato consultato né informato circa tale scelta – l’ex moglie non esitava a notificare allo stesso un decreto ingiuntivo per il rimborso della stessa.
Tale decreto veniva parzialmente revocato in sede di opposizione promossa dall’ex marito e l’agguerrita signora proponeva appello e, successivamente, ricorso in Cassazione.
Gli Ermellini davano ragione all’ignaro padre!
Infatti, mentre risultava chiaro ed inequivocabile che sul padre grava l’onere di corrispondere a titolo di contributo al mantenimento un assegno mensile, oltre che provvedere direttamente alle spese mediche, istruzione ed abbigliamento delle figlie, le ulteriori spese per le quali l’ex moglie chiedeva il rimborso erano il risultato di una scelta presa senza il consenso del padre il quale non era stato preventivamente consultato in merito alla decisione di iscrivere la figlia in un istituto privato, anziché in uno pubblico, fino ad allora regolarmente frequentato dalla figlia.
Gli Ermellini, infatti, con la sentenza n. 10174 del 20.06.2012 hanno rammentato che “ l’affido congiunto presuppone la completa e attiva collaborazione da parte di entrambi i genitori per l’educazione dei figli minorenni, nonché l’assunzione di uguali poteri e responsabilità da parte dei genitori […], richiedendo a ciascuno di loro un personale impegno nella realizzazione di un progetto educativo comune, la cui elaborazione non può risolversi nella passiva acquiescenza di un genitore alle scelte unilateralmente compiute da un altro, ma esige una costante e preventiva consultazione reciproca”, specie riguardo alla scelta dell’indirizzo scolastico dei figli minorenni – intesa quale decisione di maggiore interesse per i figli e che come tale richiede il concorso di entrambi i genitori.
Alla luce di tale principio, si evince chiaramente che i entrambi genitori, anche se separati o divorziati, hanno il medesimo potere e peso decisionale, così come le stesse responsabilità nei confronti dei figli minorenni.