I genitori quando affidano i figli alla scuola devono essere tranquilli di averle lasciati in buone mani, se ciò non accade possono chiedere un risarcimento!
Nella fattispecie due genitori hanno adito avanti il Tribunale di Lecce l’istituto scolastico frequentato dalla figlia per ottenere il risarcimento del danno causato alla minore dalla repentina apertura della porta di accesso al bagno ad opera di altra alunna che stava uscendo.
Prendendo in esame l’intera vicenda, il Tribunale ha affermato che fra allievo e l’istituto scolastico si instaura un vincolo negoziale, dal quale sorge, a carico della scuola, l’obbligazione di vigilare sulla sua sicurezza ed incolumità nel periodo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.
Anche tra insegnante ed allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico in forza del quale l’insegnante si assume uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, al fine di evitare che l’allievo metta a rischio la sua incolumità.
Quindi, nelle fattispecie come quella de quo, affinché venga riconosciuto il risarcimento, parte attrice dovrà soltanto provare (ai sensi dell’art. 1218 c.c.) che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.
Dalle prove assunte durante il processo, i genitori hanno provato l’evento dannoso occorso alla figlia minore ed il fatto che lo stesso si è verificato durante lo svolgimento del rapporto scolastico.
Parte convenuta non ha invece dimostrato che l’evento dannoso è stato determinato da una causa ad stessa non imputabile.
Infine, il Tribunale ha sottolineato che, in casi simili a questo, l’obbligo di vigilanza gravante sull’insegnante deve essere maggiore poiché la fascia d’età dei bambini frequentanti le scuole elementari li rende inconsapevoli di valutare eventuali pericoli.
Voi che ne pensate di questa sentenza?