Abbiamo più volte ricordato che la violazione degli obblighi coniugali sanciti all’art 143 c.c. (ovvero fedeltà, assistenza materiale e spirituale e coabitazione) possono determinare, in sede di separazione, l’addebito in capo al coniuge che li ha violati, purché tale violazione sia la causa stessa della crisi matrimoniale.
In parole semplici, nei più frequenti casi di tradimento, non basta che uno dei coniugi sia fedifrago, ma è necessario riuscire a determinare se il tradimento medesimo, da solo, sia stato in grado di causare la fine del matrimonio o se, invece, concorra con altri elementi, non essendo quindi la “causa determinante” della rottura.
Ma cosa succede se entrambi i coniugi non conducono uno stile di vita del tutto consono al matrimonio e ai suoi doveri?
La Suprema Corte è intervenuta in un caso in cui un coniuge era un habituè dei night club, ma, dall’altra parte, la moglie – che chiedeva l’addebito della separazione a carico del marito – era stata a sua volta colta in flagrante mentre lo tradiva con altri uomini!
I Giudici non hanno avuto dubbi: l’addebito della separazione, in questa circostanza, va attribuito alla moglie.
Per questo motivo, con sentenza n. 742 del 19.01.2015, gli Ermellini hanno dichiarato inammissibile il ricorso della donna avverso la decisione della corte d’Appello di Venezia che le aveva addebitato la separazione, disponendo l’affido condiviso del figlio minorenne.
La Corte, pertanto, ha ritenuto irrilevanti le doglianze dell’ex moglie circa l’asserita responsabilità del marito – assiduo frequentatore di locali notturni di spogliarelli e lap dance – nel determinare l’intollerabilità della convivenza, perché oltre a tale condotta non era stata dimostrata in capo all’uomo l’adozione di “ulteriori comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio”, né che lo stesso avesse violato gli obblighi di mantenimento della famiglia durante il vincolo matrimoniale.
Anzi, non solo gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dalla donna – ritenuto inammissibile – alla luce della mancanza di un nesso causale tra la sua condotta e l’intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, ma hanno anche pronunciato addebito nei confronti della donna stessa, supportato da diverse prove dalle quali emergeva l’evidente violazione degli obblighi di fedeltà.
La stessa donna, infatti, era stata vista più volte baciare i luoghi pubblici un altro uomo o scambiarsi effusioni con uomini diversi dal marito; per ultimo, era stata colta in flagrante – alle due del mattino – all’interno di una camera dell’albergo del marito insieme ad un altro uomo.
Mariti quindi autorizzati a frequentare liberamente i Night Club?