Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato cristallizzando la prassi giurisprudenziale che riconosce ai genitori, in caso di nascita indesiderata, il diritto al risarcimento del danno se la gravidanza intervenga per la errata prescrizione di farmaci o per la non corretta esecuzione chirurgica di strumenti anticoncezionali.
Nella fattispecie, il medico curante aveva prescritto alla sua paziente l’uso del cerotto transdermico come anticoncezionale, ma nonostante ciò la donna è rimasta incinta.
Il Tribunale di Milano ha riconosciuto in capo al medico la responsabilità contrattuale per aver prescritto un farmaco che non ha svolto la funzione voluta dalla paziente.
Importante elemento che ha portato la condanna del medico è stata la prova, avuta anche per mezzo di testi, della assenza di volontà da parte della madre di avere figli e del pregiudizio conseguente alla nascita del figlio.
Interessante è vedere come il Giudice meneghino abbia quantificato il danno patrimoniale, riconoscendo ai genitori € 400,00 mensili da corrispondersi fino alla presumibile età di affrancamento economico del bambino. Tali sono i costi ipotizzati per il mantenimento e l’educazione del figlio e rappresentano la conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento medico.
Nonostante il giudice abbia dichiarato la sussistenza di una lesione di un diritto inviolabile della persona riconosciuto dalla Costituzione, egli non ha comunque liquidato ai genitori alcun danno non patrimoniale in quanto esso non è stato debitamente allegato e provato.