Nei rapporti tra il danneggiato, il danneggiante e le rispettive assicurazioni, la sottoscrizione del modello di constatazione amichevole costituisce prova della responsabilità del sinistro stradale e della sua esistenza reale, ma cosa succede se nel Cid vi è un errore materiale?
Nel caso in esame, due conducenti coinvolti in un sinistro stradale sottoscrivevano il modello di constatazione amichevole (Cid), contenente da un lato l’errata indicazione del luogo del sinistro, ma dall’altro il riconoscimento della responsabilità.
La Cassazione, nella sentenza 11368 del 22 maggio 2014 ha affermato che, se nel Cid le parti si sono sbagliate a trascrivere il luogo del sinistro, l’assicurazione deve comunque pagare, perché, l’errore materiale non incide sulla veridicità degli altri dati.
Infatti, se la compagnia assicurativa contesta solo l’inesattezza delle dichiarazioni contenute nel modulo e non indica altre circostanze rilevanti il verbale firmato dalle parti fa piena prova.
Secondo la Corte il giudice quindi dovrà limitarsi a valutare se quanto dichiarato nel Cid sia compatibile con la dinamica del sinistro e con i danni causati e, di fronte, all’ammissione di responsabilità del danneggiante, accogliere la domanda risarcitoria.
Arriva quindi una sentenza favorevole al conducente, dopo l’ordinanza 3875 del febbraio 2014, in cui gli Ermellini avevano affermato che la dichiarazione confessoria, contenuta nel Cid, resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato, non ha valore di piena prova, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice