Gli esercizi commerciali devono segnalare se il pavimento è appena stato lavato! Lo afferma la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20055/2013, ha accolto il ricorso di una donna incinta che entrando in un supermercato era caduta a causa del pavimento reso scivoloso dall’acqua.
Gli Ermellini hanno così rovesciato la sentenza del giudice d’Appello ritenendola illogica e contraddittoria, in quanto non erano stati applicati nel caso di specie i principi enunciati in passato dalla stessa Cassazione in merito alla responsabilità da cose in custodia.
In primo luogo, nella fattispecie, mentre la danneggiata dimostrava con testimoni di essere caduta a causa del pavimento bagnato, cosa che costituisce un’ insidia imprevista e imprevedibile, e implica una responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode, la controparte si era limitata ad allegare il caso fortuito, per liberarsi della presunzione di responsabilità, senza provare che questo nel concreto si fosse verificato. La Corte di cassazione richiede rigorosamente la prova del caso fortuito se esso vuole essere fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, 1655/2005).
Inoltre, secondo la Cassazione, il giudice d’Appello aveva erroneamente basato la sua decisione sul fatto che, alle ore 10 del mattino, era visibile il bagnato e che la situazione di pericolo era prevedibile ed evitabile con la dovuta attenzione; e non, come insegnato dalla Suprema Corte, che, “nella situazione di rischio che proviene dal pavimento bagnato, il custode debba prevenire il pericolo della caduta con adeguate misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo ed esercitando i poteri di vigilanza che gli competono”.