Per non incrementare le casse – a volte davvero vuote – dei Comuni italiani, il cittadino può contestare una multa avanti al Prefetto o al Giudice di Pace e i motivi possono essere vari.
Oltre a quello più diffuso della notifica del verbale di accertamento avvenuta ben oltre il termine di legge stabilito nei 90 giorni dal momento dell’infrazione, ve ne sono molti altri.
In particolare, il Tribunale di Palermo con la recente sentenza n. 7211/2015 ha dato ragione ad un’automobilista che aveva impugnato il verbale contestatogli immediatamente dagli Agenti di Polizia Locale a seguito di un sinistro avvenuto con un altro veicolo ad un incrocio.
Gli Agenti di Polizia Locale, infatti, avevano contestato a carico del povero automobilista il mancato rispetto della precedenza.
Peccato che gli stessi Agenti non erano presenti in loco al momento dello scontro dei due veicoli e avevano redatto una relazione alquanto approssimativa alla luce di semplici rilievi e delle testimonianze assunte sul luogo.
A parere del Giudice siculo, il rapporto stilato dagli Agenti, intervenuti sul luogo solo i un secondo momento, non offriva alcun elemento di fatto idoneo a ricostruire con sufficiente approssimazione né la dinamica e le modalità del sinistro, né il comportamento imprudente dell’automobilista tale da poter contestare nei suoi confronti la condotta ex art. 145 codice della strada (per l’appunto mancato rispetto della precedenza).
Il Giudice siciliano, incurante della fede privilegiata del verbale dei Vigili, ritenendo insufficiente la ricostruzione della dinamica dei fatti alla luce dei rilievi e delle testimonianze assunte sul luogo del sinistro, ha accolto il ricorso dell’automobilista e condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo quindi che il verbale dei Vigili non presenti al momento del sinistro non costituisce atto con fede privilegiata