Qual è il termine per denunciare il vizio di un bene?
Nella fattispecie un signore che aveva commissionato un pavimento si era accorto solo dopo un mese, all’atto della posa in opera e dopo la pulitura, che le piastrelle presentavano un disomogeneo tono del colore.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 22107/2015, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ha operato una distinzione tra due tipologie di vizi della cosa.
Se il vizio è apparente, cioè è rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della merce e vi è un termine breve di otto giorni per la denuncia.
Mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha quando il compratore abbia appurato con “certezza” che il vizio sussista.
Secondo gli Ermellini nel caso di specie, il vizio denunciato dall’attore non era riconoscibile al momento della consegna, qualificandosi pertanto come “occulto”, in quanto per constatare il disomogeneo tono del colore delle piastrelle, era necessario operare la posa delle piastrelle medesime.