Come più volte ribadito su questo blog, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità e’ esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile.
Ma il caso fortuito può consistere anche nella condotta del danneggiato che ha omesso di adottare le normali cautele e che utilizzando impropriamente il bene pubblico ha determinato l’interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.
Questo principio è stato applicato dalla Corte di Cassazione che con l’ordinanza n. 4663/2015 ha respinto la richiesta di risarcimento danni di una signora cagliaritana caduta in una buca non segnalata presente sulla strada comunale.
La Suprema Corte, confermando quanto già stabilito nei precedenti gradi di giudizio, ha attribuito la responsabilità del fatto dannoso alla esclusiva colpa della ricorrente, poiché la signora conosceva molto bene il luogo in cui è caduta, la mancanza di pavimentazione era ben visibile e la stessa avrebbe potuto facilmente spostarsi aggirando il pericolo.
Infatti, la danneggiata che ha omesso di adottare le normali cautele e ha utilizzato impropriamente il bene pubblico ha determinato l’interruzione del nesso causale tra il bene in custodia e il danno.