Se la ex moglie fa la furba e non cerca seriamente una nuova occupazione l’ex marito deve comunque corrisponderle l’assegno di mantenimento?
Nella fattispecie la ex moglie era rimasta disoccupata perché non si era presentata all’ufficio di collocamento, nonostante fosse stata convocata per un nuovo lavoro.
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 24324/2015, ha innanzitutto chiarito che l’assegno di mantenimento ha lo scopo di riallineare le condizioni di reddito di due ex coniugi, facendo sì che anche quello meno benestante possa godere, dopo la separazione, dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio.
La Suprema Corte ha però decretato che il mantenimento non è dovuto se tale divario fra i redditi della ex moglie e quelli percepiti dal marito non è imputabile ad oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima, ma solo a una sua pigrizia tendenziale.
Nel caso di specie, inoltre, gli Ermellini hanno considerato che la donna percepiva mensilmente redditi derivanti dall’affitto di un proprio appartamento.
Anche questo fatto ha rafforzato la decisione che alla donna non spettasse più l’assegno di mantenimento poiché l’entrata periodica derivante dal canone di locazione, migliorava le condizioni economiche della ex coniuge riportandole su un piano paritario rispetto a quelle dell’ex marito.