L’art. 179, 1° comma, lett. b) c.c. regola le donazioni indirette, secondo tale norma i beni acquisiti durante il matrimonio per effetto di donazione non sono attribuiti alla comunione, salvo che non sia specificato nell’atto di liberalità.
Nella fattispecie, un coniuge ha rivendicato la proprietà esclusiva dell’immobile a lui intestato e acquistato con soldi donati dalla madre; tale abitazione però era entrata nella comunione patrimoniale tra i coniugi poiché acquistata durante il matrimonio.
La Cassazione, con sentenza 1630/2015, ha ritenuto che non cade in comunione legale l’immobile che è stato acquistato con denaro proveniente solo in parte dalla suocera.
Infatti, nel caso de quo anche se la madre del marito aveva contribuito all’acquisto dell’immobile, tale aiuto non era risultato decisivo, poiché il resto del costo era stato sostenuto dai coniugi.
Inoltre, non essendo stato dimostrato che la donazione della suocera fosse finalizzata all’acquisto immobiliare non risulta applicabile il regime della donazione indiretta, ma l’art. 177 c.c., che attribuisce al patrimonio comune gli acquisti compiuti durante il matrimonio.
Quindi, se il prezzo di un immobile è versato per intero da un soggetto che lo intesti ad altri, si ha una donazione indiretta e l’immobile non entra nella comunione legale. Diversamente nel caso in cui il terzo versi solo una parte del prezzo, e il resto sia corrisposto da entrambi i coniugi, l’acquisto rientra nel regime della comunione legale.