Il Tribunale di Tivoli ha risposto affermativamente a tale quesito accogliendo la domanda di risarcimento di una ragazza che durante una lezione di sci cadeva su una pista riportando una distorsione del ginocchio ed una lesione dei legamenti.
In primo luogo, il Giudice ha qualificato come contrattuale la responsabilità del maestro di sci, rilevando come la semplice iscrizione e frequentazione di un corso siano elementi idonei a provare anche in via presuntiva l’esistenza di un rapporto contrattuale.
Aderendo poi a quanto affermato dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 9346/2002 e SS.UU. 577/2008) nelle controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione dell’alunno nei confronti di istituti scolastici e di insegnanti, il Giudice laziale ha ritenuto applicabile al caso di specie il regime probatorio ex art. 1218 c.c., ovvero l’attore danneggiato deve provare l’esistenza del contratto, invece il convenuto debitore deve dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante.
Il Tribunale di Tivoli ha ritenuto quindi sussistere la responsabilità del maestro di sci in quanto questi non ha provato che le lesioni subite dall’allieva siano state conseguenza di un fatto allo stesso non imputabile; infatti se tale prova manca e la causa della caduta resta ignota, la Cassazione ritiene che “le conseguenze patrimoniali negative del fatto siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e non del creditore della prestazione” (Cass. n. 2559/2011).