Ancora una volta torniamo a parlare della facoltà posta in capo al coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento di chiedere la revisione dell’assegno di mantenimento – la cui somma viene disposta dal Giudice in sede di separazione o divorzio – laddove, per esempio, i figli raggiungano la tanto sperata ed agognata indipendenza economica.
Ed è proprio a seguito dell’indipendenza economica raggiunta da due delle tre figlie che l’ex marito obbligato a corrispondere tale contributo mensile aveva avanzato istanza di revisione al medesimo Tribunale che si era pronunciato per il divorzio, chiedendo la riduzione dell’assegno da 632,00 a 320,00 mensili.
Nel frattempo, però, l’ex moglie aveva continuato a percepire (anche dopo la domanda presentata dall’ex coniuge) l’intera somma ed è per questo che il Giudice di Palermo aveva disposto, oltre alla riduzione dell’assegno, la restituzione di quanto in più percepito con decorrenza dalla data della domanda di revisione.
Tuttavia, il Giudice di secondo grado a cui aveva fatto ricorso subito l’ex moglie, aveva completamente ribaltato il verdetto sostenendo che la natura alimentare dell’apporto economico avrebbe dovuto comportare l’irrepetibilità degli esborsi effettuati.
L’ex marito, allora, promuoveva ricorso in Cassazione dove gli Ermellini, con sentenza n. 11489 del 23.05.2014, hanno riformato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo evidenziando che l’ex moglie aveva percepito l’assegno di mantenimento attraverso un versamento diretto da parte del datore di lavoro e non attraverso un versamento spontaneo da parte dell’ex marito e che, pertanto, avrebbe dovuto restituire l’eccedenza a partire dalla data della domanda di revisione.
E ancora, la Suprema Corte evidenziava che i principi di irrepetibilità, impignorabilità e non compensabilità propri delle prestazioni alimentari (nelle quali rientra certamente l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni) non operano indiscriminatamente, ma implicano il fatto che “tale prestazione assuma una funzione alimentare, il che non si evince nel caso in cui la loro dazione comporti beneficio finale a favore di chi sia, come nel caso in specie, divenuto economicamente autonomo ed in cui l’accertamento di tale sopravvenuta circostanza estintiva dell’obbligo di mantenimento di un genitore sia controverso nel procedimento di revisione pendente nei confronti dell’altro genitore abilitato a riscuotere la contribuzione e per il quale tale procedura comporta anche la conoscenza del correlato rischio restitutorio delle somme percepite dalla domanda introduttiva, laddove questa venga accolta”.
Quindi, laddove il Giudice accolga l’istanza di revisione, riducendo l’assegno mensile, in via automatica, l’altro coniuge dovrà restituire l’eccedenza a decorrere dalla data di presentazione della domanda di modifica.