Buone notizie per gli utenti della strada! Nella fattispecie una signora adiva il Tribunale di Lagonegro affinché condannasse il Comune di Lauria ai sensi degli artt.2051 c.c. e 2043 c.c. per ottenere il risarcimento dei danni a seguito di sinistro avvenuto a causa di una buca colma d’acqua, non segnalata, presente sulla strada.
Nonostante il Tribunale di primo grado accogliesse la domanda attorea, la Corte d’Appello di Potenza negava il risarcimento alla signora, che ricorreva quindi in Cassazione.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 3793 del 18.2.2014, ha rilevato che la Corte di merito di secondo grado ha erroneamente fondato la propria decisione sull’applicabilità dell’art. 2043 c.c. e non sulla norma prevista dall’art. 2051 c.c., imponendo conseguentemente un ingiustificato onere probatorio a carico del danneggiato.
Gli Ermellini affermano che l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Sull’oggettività della responsabilità da cosa in custodia si fonda il regime probatorio agevolato nei confronti del danneggiato, dal momento che l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, consente che l’attore, per ottenere il risarcimento del danno subito, si limiti a provare l’esistenza del danno e la sua derivazione causale dalla cosa, non essendo necessaria alcuna prova in ordine alla condotta tenuta dal custode stesso.
Tale responsabilità e’ esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Il Comune, per liberarsi dalla responsabilità, avrebbe dovuto dimostrare sia il caso fortuito, e come tale del tutto imprevedibile, sia l’adempimento dei doveri di «diligente manutenzione».