L’anno si apre con buone notizie per gli utenti della strada! Nella fattispecie la Cassazione, con sentenza del 13 gennaio 2015, n. 295, respinge il ricorso dell’ANAS avverso una sentenza d’appello che, confermando la pronuncia del G.d.P., l’aveva condannata a risarcire un automobilista incorso in un sinistro causato dalla presenza di una chiazza d’olio sull’asfalto.
Gli Ermellini hanno ritenuto che l’ANAS, nella qualità di gestore della rete stradale è responsabile, ai sensi dell’articolo 2051 c.c., dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenze.
Tale responsabilità e’ esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere, sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Nel caso de quo però la Suprema Corte ha rilevato che, non essendo stata fornita la prova liberatoria del caso fortuito, la responsabilità del sinistro va imputata esclusivamente all’ente il quale, avrebbe dovuto controllare le condizioni della strada ed adottare le cautele tecniche idonee a garantire la sicurezza per gli utenti ed evitare l’insorgenza di situazioni di pericolo.