Separazione addebito : niente addebito al marito che scappa con l’amante se la coppia è in crisi Per la Cassazione, infatti, non è addebitabile al marito la separazione per abbandono del tetto coniugale se quando scappa con l’amante il matrimonio era già in crisi
eparazione addebito. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha pronunciato la separazione di due coniugi, ponendo a carico del marito un assegno mensile di 400 Euro per il contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non ancora indipendenti economicamente e un assegno mensile di mantenimento in favore della ex moglie di 150 Euro mensili e respingendo la domanda di addebito della separazione proposta dalla donna.
ha impugnato la sentenza insistendo sulla domanda di addebito in considerazione della relazione extra-coniugale intrattenuta dal marito e dell’abbandono del domicilio coniugale, circostanze che, a detta della moglie, avrebbero condotto alla crisi irreversibile del rapporto matrimoniale. La Corte di appello ha però respinto il gravame.
A questo punto la donna è ricorsa in Cassazione articolando il ricorso in due motivi:
- Contestando la pronuncia d’infondatezza dell’appello perché le istanze istruttorie rigettate con ordinanza in primo grado e non riproposte sono state considerate come rinunciate;
- Dichiarando che il giudice di secondo grado “non ha motivato sulla circostanza dell’abbandono del tetto coniugale da parte del marito, quale causa di addebito della separazione.”
La Suprema Corte ha tuttavia respinto l’impugnazione sancendo che non è addebitabile, pertanto, la separazione al marito se quando va via di casa la crisi coniugale è già in atto. Questa è stata la conclusione a cui è giunta la Cassazione, con l’ordinanza n. 11162/2019 con cui ha respinto il ricorso di una ex moglie.Per l’addebito è necessario dimostrare che l’abbandono della casa coniugale per scappare con l’amante ha rappresentato la causa della rottura del rapporto e della intollerabilità della convivenza.
Dunque è lecito l’abbandono del tetto coniugale se non è la causa della crisi.La Cassazione, infatti, con ordinanza civile n. 11162/2019 ritiene infondato il primo motivo del ricorso e inammissibile il secondo relativo alla domanda di addebito in quanto “Il fatto in sé dell’abbandono del tetto coniugale doveva comunque essere provato non solo quanto alla sua concreta verificazione ma anche nella sua efficacia determinativa dell’ intollerabilità della convivenza e della rottura dell’affectio coniugalis. La giurisprudenza ritiene, pertanto, che non costituisce violazione di un dovere coniugale la cessazione della convivenza quando ormai il legame affettivo fra i coniugi è definitivamente venuto meno e la crisi del matrimonio deve considerarsi irreversibile.”