Separazione accordo su lavoro . Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale la separazione, instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio.
Tale principio è stato inoltre accertato dalla Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 3297 dell’8 febbraio 2017, dichiarando che, la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti proprio del matrimonio, compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi.
A partire da ciò, se prima della separazione, i coniugi hanno concordato o quanto meno accettato, che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione.
Il caso esaminato, prende spunto da una vicenda giuridica, nata all’interno delle aule giudiziarie della Corte di Appello di Catanzaro, la quale aveva modificato la decisone del giudice di primo grado, stabilendo che la moglie versasse per il mantenimento dei figli, un contributo mensile pari a Euro 150 per ciascun figlio, oltre al 30% delle spese straordinarie.
La donna ritenendo che la decisione violasse i principi previsti dagli artt. 155 e 156 cod. civ., ha proposto ricorso al Supremo Organo, chiedendo che venisse annullata la decisione di secondo grado, e venisse riconfermata la decisione del giudice di prime cure, che le aveva riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento di Euro 1.700,00.
La Corte di Cassazione, ha ritenuto meritevole di accoglimento il ricorso presentato dalla donna, annullando la sentenza di secondo grado e rinviando la causa alla Corte D’Appello, affinché si pronunciasse di nuovo sulla questione, in base ai principi esposti nelle motivazioni.
Nelle proprie motivazioni, la Cassazione, ha poi precisato che la Corte D’Appello non aveva ricostruito le situazioni reddituali e patrimoniali dei coniugi, non determinando neanche la consistenza del reddito di entrambi, in modo tale da poter effettivamente valutare se la somma attribuita al coniuge meno abbiente fosse adeguata oppure no.
Inoltre, ha evidenziato, che non si era tenuto conto di una precedente pronuncia di merito della precedente Cassazione, sentenza n. 18547 del 2006.
La sentenza succitata aveva, già in precedenza analizzato i profili poi riconfermati dalla sentenza in commento, in base ai quali ‘…siccome la separazione instaura un regime che tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tipo di vita di ciascuno dei coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato o quanto meno, accettato, che uno di essi non lavorasse, l’efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione’.
In conclusione, se i coniugi durante il matrimonio si sono accordati nel senso che uno dei due non lavorasse, l’accordo preso rimane efficace anche qualora si intervenuta una separazione tra gli stessi.
Nei casi in cui venga avanzata un azione giudiziaria nei confronti del coniuge che non lavori, volto al versamento di qualsiasi forma di contribuzione, il giudice nel momento in cui dovrà valutare se riconoscere o meno il diritto all’assegno di mantenimento, dovrà tener preliminarmente conto di tale situazione.