Separazione diritto di vedere il figlio. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9764/2019 ha accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto di poter trascorrere più tempo assieme alla figlia di appena due anni, ritenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato sul negare al genitore più tempo con la piccola.
Separazione diritto di vedere il figlio, a tal proposito, gli Ermellini, rammentano che, nell’interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell’assistenza, educazione ed istruzione (ex multis, Cass. n. 18817/2015 e Cass. n. 11412/2014).
Nel caso di specie, la figlia era stata affidata ad entrambi genitori, con collocamento presso la madre e i giudici di merito avevano concesso al padre di vederla e tenerla con sé, salvo diverso accordo con la genitrice, a fine settimana alterni, ossia ogni 15 giorni. In Cassazione, l’uomo si duole che la Corte territoriale non abbia acconsentito a tempi di permanenza infrasettimanali della bambina presso di lui, come da sua richiesta, che gli avrebbero consentito una frequentazione con la minore in misura tendenzialmente paritetica rispetto a quella con la madre. Secondo il padre, la tenera età della figlia non sarebbe stata un ostacolo all’incremento del tempo di frequentazione e, d’altronde, la Corte di merito neppure aveva indicato elementi che indicassero la sua inidoneità genitoriale, tali da giustificare i ristretti tempi di visita. Infatti, le “restrizioni supplementari”, secondo la Corte di Strasburgo, comportano il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età e uno dei genitori o entrambi, pregiudicando il preminente interesse del minore (Corte EDU, Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, n. 09/02/2017, Solarino c. Italia). E’ proprio per questo motivo, che la Corte EDU ha invitato le autorità nazionali ad adottare tutte le misure che era ragionevolmente possibile attendersi da loro per mantenere i legami tra il genitore e i suoi figli, nella premessa che “per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare e che delle misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione”. Va assicurato, pertanto, il rispetto del principio della bigenitorialità. Infatti, nel caso di specie, la Corte di merito ha confermato i provvedimenti emessi dal giudice di primo grado, motivando scarsamente in ordine alle ragioni che hanno indotto a escludere una frequentazione infrasettimanale con il genitore. E neppure sono state evidenziate ragioni di indegnità o incapacità del genitore di prendersi cura della figlia. Secondo gli Ermellini, ciò ha determinato una inosservanza del principio della bigenitorialità segnato, nei suoi pieni contenuti, dalla interlocuzione tra giudici nazionali e della Corte di Strasburgo. Il provvedimento va dunque cassato con rinvio. Pertanto in tema di separazione diritto di vedere il figlio, il padre ha diritto, pertanto, di trascorrere più tempo con la figlia minore anche in caso di separazione.