Separazione revoca assegno di mantenimento: La Corte di Cassazione attraverso la pronuncia n. 6886/2018, ha confermato la revoca dell’assegno di mantenimento all’ ex moglie giovane e laureata che non si impegna a carcare lavoro.
Dopo la separazione, dunque per i Supremi Giudici della Cassazzione, la ex moglie separata, giovane, laureata e non affetta da malattie invalidanti che non dimostra di essersi adeguatamente attivata per ricercara un occupazione lavorativa, perde l’assegno di mantenimento.
Non potrà infatti, imputarsi in questo caso all’ex la mancata conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
In base a tali osservazioni, gli Ermellini, hanno respinto il ricorso di una ex moglie in separazione, che si era vista revocare in sede di Appello l’assegno di mantenimento.
La donna contestava la decisione emessa in sede di Appello, ove si faceva gravare sulla stessa l’onere di dimostrare l’inadeguatezza dei suoi redditi a conservare il tenore di vita matrimoniale.
Sosteneva, inoltre, che i Giudici avevano omesso di considerare i suoi sforzi nel cercare lavoro, senza esito positivo.
Tutte censure ritenute insussitenti da parte della Cassazzione, che pur riconoscendo un divario tra le capacità ecnomiche delle parti, aveva ritenuto che lo stato di disocupazione della ex, già accertato dal Tribunale, non fosse incolpevole, e che per tanto non fosse giustificata l’attribuzione di un assegno di mantenimento a suo favore.
Secondo gli Ermellini, la donna non aveva dimostrato di essersi attivata realmente per trovare un’occupazione lavorativa, tenuto anche conto della sua giovane età (35 anni) e del titolo di studio di cui era in possesso (laurea), della mancanza di malattie invalidanti e del tempo (circa sei anni) trascorso dalla data del deposito del ricorso per separazione.
Si riteneva, inoltre, infondata la censura mossa dalla donna sull’onere della prova dei redditi, nella pronuncia della Cassazione, si legge ‘che nella separazione personale i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge sono quelli necessari a mentenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio è anche vero che la prova della ricorrenza dei presupposti dell’assegno di mantenimento, incombe su chi chiede il mantenimento e che tale prova ha ad oggetto anche l’incolpevolezza del coniuge richiedente, quando, come nella specie, sia accertato in fatto, che pur potendo, esso non si si sia attivato doverosamente per reperire un’occupazione lavorativa retribuita confacente alle sue attitudini, con l’effetto di non poter porre a carico dell’altro coniuge le conseguenze della mancata conservazione del tenore di vita matrimoniale’.
Per tali motivi il ricorso, in tema di separazione revoca assegno di mantenimento, veniva quindi integralmente rigettato.