Spese immobile separazione : Il Giudice, in caso di separazione e/o divorzio, non interviene nelle questioni relative agli aspetti più prettamente economici, se non in presenza dei figli minorenni della copia e nel loro superiore ed esclusivo interesse.
Infatti, il principio oramai consolidato seguito dalla maggior parte dei Giudici italiani resta quello di assegnare la casa coniugale – intesa quale centro di affetti, interessi, habitat presso il quale sono nati, o comunque cresciuti e hanno vissuto per maggior parte di tempo i figli minori – al coniuge collocatario (ossia quello presso cui i ragazzi vanno a vivere stabilmente, da non confondere con il genitori affidatario), a prescindere dal titolo di possesso o proprietà.
Tale scelta precisa è volta a garantire e tutelare il superiore ed esclusivo interesse del minore e ad evitare allo stesso ulteriori traumi rispetto alla stessa separazione dei genitori.
Sempre fonti di molti dubbi, oltre che di infiniti litigi anche dopo la fine della relazione coniugale, resta la ripartizione delle spese condominiali.
È principio generale che il coniuge assegnatario della casa coniugale che gode del diritti di usufrutto della casa coniugale abitandoci effettivamente al suo interno anche se il proprietario risulta essere l’altro coniuge, debba corrispondere le spese condominiali ordinarie, oltre alle utenze (luce, acqua e gas, canone televisione se presente e tasse rifiuti).
Al coniuge proprietario, invece, spetta la corresponsione delle spese straordinarie e della tassa di proprietà, IMU.
Tale principio è stato ribadito ancora una volta dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 9920 del 19.04.2017 è intervenuta apportando nuove precisazioni.
Durante un giudizio di separazione, il Giudice – caso più unico che raro – aveva assegnato la casa coniugale al marito, nonostante fosse di proprietà della moglie.
L’uomo è risultato moroso per omesso pagamento delle spese condominiali tanto che l’Amministratore è stato costretto a chiedere al Giudice di Pace decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.
A sua discolpa, sosteneva che le spese condominiali essendo di proprietà dell’ex moglie, doveva essere corrisposte da quest’ultima.
Il Giudice di Pace aveva, parzialmente, accolto l’opposizione dell’uomo condannando lo stesso al pagamento delle sole spese condominiali di ordinaria amministrazione e ponendo quelle straordinarie a carico della moglie, proprietaria dell’appartamento.
Dello stesso parere era il Tribunale che ha confermato la sentenza di primo grado.
L’uomo, non volendo pagare neppure le spese ordinarie, promuoveva ricorso in Cassazione, ricevendo tuttavia un bel due di picche.
Infatti, gli Ermellini sostenevano che se un soggetto ha diritto di abitare in un determinato immobile, questi ha anche l’obbligo di pagare le spese relative all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria dell’immobile.
Nel caso di specie, dunque, il Giudice di Pace e il Tribunale avevano correttamente condannato il marito al pagamento delle spese condominiali relative all’ordinaria amministrazione dell’immobile, ponendo a carico della moglie, proprietaria dell’appartamento in questione, solamente le spese relative all’amministrazione straordinaria.