Separazione trasferimento residenza: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15949, si è pronunciata in materia di separazione trasferimento residenza.
La Corte di Cassazione, è stata chiamata ad esprimersi su un ricorso presentato dal padre di un minore, che aveva impugnato la sentenza d’Appello, che riformava la pronuncia con la quale il Tribunale dei minori, dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre.
Il Giudice di prime cure, infatti, sul tema della separazione trasferimento residenza, aveva punito il trasferimento della madre con il figlio, revocandole la responsabilità genitoriale, sulla considerazione che il trasferimento in una citta del nord, impediva di fatto la relazione con il padre che viveva a Roma.
La sentenza del Tribunale, era però stata impugnata dalla dalla madre, la quale nella sua difesa contestava che, la perdita della responsabilità genitoriale, era una pena eccessiva.
La donna, una giornalista, evidenziava come il comportamento dovessi ritenersi giustificato dal fatto che il trasferimento della residenza insieme al figlio a lei affidato, era sorretto dall’opportunità professionale di gran lunga migliore rispetto a quelle precedentemente ricevute, e dalla presenza nella città dei genitori.
Trasferimento, che sebbene in una città lontana, le aveva consentito di trovare un alloggio e un’occupazione.
Sulla scorta di tali difese, la Corte d’Appello, accoglieva pertanto il ricorso, riformando la sentenza di primo grado e riattribuendo alla donna la responsabilità genitoriale.
L’ex marito proponeva quindi ricorso per Cassazione, ritenendo non corretta la riforma della sentenza impugnata.
Ma la Corte di Cassazione, respingeva il ricorso ritenendo che, non perde la responsabilità genitoriale la madre, che trasferisce la sua residenza insieme al figlio, anche senza il consenso del padre, nei casi in cui vi è un opportunità lavorativa soddisfacente, dopo che aver perso l’impiego precedente.
Il trasferimento si rilevava pertanto dovuto a motivazioni legate ad un miglioramento della vita lavorativa della donna, e non pertanto legate a ragioni egoistiche o futili.
Dalla sua parte la donna, inoltre, aveva non solo poi buone ragioni che giustificassero il trasferimento, come la migliore opportunità lavorativa, ma anche il rispetto delle disposizioni del Tribunale.
Il consulente tecnico d’ufficio, aveva, infatti, verificato la buona relazione del minore sia con il padre, sia con la madre.
Ed infine, il CTU, aveva indicato come preferibile la scelta di far risiedere il bambino presso la madre, che aveva la capacità, l’attenzione e l’amore per accudire il figlio.
Pertanto anche in sede di ultimo grado di giudizio veniva confermata la responsabilità genitoriale.
In generale perà, parlando di separazione trasferimento residenza, qualora il genitore non affidatario, poi, non approvi dopo il trasferimento della residenza, della madre insieme al figlio, potrà rivolgersi al giudice al fine di ottenere la ricollocazione del minore, tramite la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
Il genitore affidatario in ogni caso potrà comuque proporre opposizione.
In questo caso, il Giudice sarà chiamato ad assumere la decisione, prendendo in considerazione l’interesse superiore del minore.
Per far ciò dovrà sentire entrambi i genitori, valutando in tal modo quale sia la decisione più favorevole per il minore.
Infine, diversamente dal caso affrontato, conclusosi con esito favorevole, stante l’analisi dei presupposti sottesi al trasferimento della madre insieme al figlio, in ogni caso per poter trasferire la residenza insieme al figlio, occore la previa l’autorizzazione del giudice.
In assenza di tale adempimento, dopo la separazione trasferimento residenza senza previa autorizzazione, costituisce comportamento grave in violazione dei provvedimenti adottati in sede si separazione o divorzio, per quanto riguarda il diritto di visita dei minori con l’altro genitore.
Nei casi in cui si verificasse tale comportamento, il giudice potrà decidere di:
- Modificare i provvidimenti in vigore, potendo anche decidere di affidare i figli al genitore ingiustamente allontanato e, nei casi più gravi, dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale;
- Ammonire il genitore inadempiente;
- Disporre a carico del genitore inadempiente, un risarcimento sia nei confronti del genitore leso, che della prole;
- Sanzionare il genitore con un’ammenda.
Ed infine, dopo la separazione il trasferimento di residenza, senza autorizzazione può essere perseguito anche penalmente.