L’ex moglie da oggi può “perseguitare” l’ex marito anche se questo è passato a miglior vita!
La Cassazione con l’ordinanza 16951/2014 ha stabilito che una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seguito del decesso di uno dei coniugi, il procedimento per la definizione delle questioni di rilevanza patrimoniale non si estingue per cessazione della materia del contendere.
Nella fattispecie una donna chiedeva di poter proseguire il giudizio di divorzio contro la figlia dell’ex marito in qualità di erede, per accertare il suo diritto alla pensione di reversibilità ed all’assegno di divorzio, già attribuitole.
Nonostante l’istanza della signora fosse stata respinta nei primi due gradi di giudizio, gli Ermellini hanno ritenuto che “se è vero che la morte di uno dei coniugi determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione e di divorzio in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, in quanto tale intrasmissibile agli eredi, una situazione diversa si determina nel caso in cui la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio sia già stata pronunciata e il giudizio di legittimità prosegue, anche unicamente, per la determinazione dell’assegno. “
Quindi, nei casi simili a quello citato il giudizio può proseguire in quanto resta da definire una questione di rilevanza esclusivamente patrimoniale, ma non priva di riflessi sulla sfera giuridica delle parti e quindi dei loro eredi.