Sinistri in strada privata: L’art. 2054 c.c. norma cardine in ambito di responsabilità causata da sinistri, prevede che il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno a persone o cose se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Inoltre il codice delle assicurazioni private, Dlgs. n. 209 del 2005, precisa che i veicoli a motore non possono essere posti in circolazioni su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi (art. 112, comma 1).
Sulla scorta di tali norme, oggetto della nostra odierna attenzione è se la copertura assicurativa copra la responsabilità per i sinistri in strada privata.
In dottrina, l’opinione maggioritaria ritiene che la copertura assicurativa non copra i sinistri in strada privata.
I contrasti in giurisprudenza su tale tema, si sono riscontrati con riferimento al termine strada, dovendo far rientrare nello stesso diverse classificazioni delle stesse.
Nel corso degli anni la giurisprudenza ha ampliato il concetto/termine di strada rilevante ai fini della responsabilita da circolazione stradale.
Ad oggi, vengono pertanto fatte rietrare nel termine strada a uso pubblico: le strade comunali con il divieto di transito, il cortile utilizzato da un negozio per l’accesso dei fornitori e della clientela, il giardino pubblico adiacente a una strda pubblica, l’area parcheggio del supermercato, le aree interne dei cantieri di libero accesso, l’area destinata alla distribuzione di carburante agli utenti, gli aeroporti, i porti marittimi.
Si esclude così, che con il termine strada si possa far solo riferimento alle strade pubbliche, ammettendo in tal modo un estensione del regime alle strade private, purchè oggetto di uso pubblico .
Pertanto, l’orientamento che ad oggi, attraverso la rimodulazione del termine strada si è venuto a creare, prevede che ogni qualvolta che l’area, ancorchè di proprietà privata, sia aperta a un numero indeterminato di persone, alle quali sia data la possibilità di accedervi, e cio comporti la normale circolazione di veicoli al suo interno, sono da ritenere applicabili le norme del codice della strada.
I sinistri in strada privata, ove per strada privata vengono intese le aree meramente private anche se oggetto di una limitata circolazione, come ad esempio i cortili delle scuole, sono invece esclusi dalla possibilità di avvelersi per il risarcimento del danno della copertura assicurativa, cosi come anche da pronuncia della Cass. Civ. n.9496 del 2000.