SINISTRO STRADALE DANNO MORALE: Attualissima è la pronuncia della Cassazione n. 7513 del 27 marzo 2018, che si è pronunciata sul risarcimento dei danni morali patiti a seguito di un sinistro stradale.
Gli ermellini, hanno esaminato il ricorso di un uomo che a seguito di un sinistro stradale, durante uno spostamento per motivi di lavoro, aveva riportato una percentuale di invalidità superiore al 38%.
Nel giudizio di primo grado, a seguito della richiesta di risarcimento avanzata dal danneggiato, il Tribunale aveva aumentato del 25% la misura standard del risarcimento, tenendo così in considerazione il ‘grave e permanente danno dinamico relazione’ che l’uomo aveva subito, dovendo pertanto rinunciare ad una serie di attività.
La sentenza di prime cure è stato però oggetto di impugnazione da parte della compagnia assicuratrice, che ha controbattuto in merito all’aumento del risarcimento, ritenendo che a seguito di un invalidità, la perdita di alcune facoltà ne era un inevitabile conseguenza.
La Corte d’Appello, accogliendo il ricorso dell’istituto assicurativo, ha ritenuto che la maggiorazione non fosse dovuta essendo normale, a seguito di una invalidità la perdita di alcune facoltà.
In sede di ultimo giudizio, la Suprema Corte di Cassazione, ha ritenuto di dover accogliere l’orientamento già seguito dalla Corte d’Appello, ritenendo che ‘le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti ‘dinamico relazionali’, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Per contro invece, ‘le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili, ma sono patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarità del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico’.
Ma tali conseguenze, per essere oggetto di liquidazione e risarcimento devono essere provate.
La Corte ha quindi ritenuto che, nel caso di danno alla salute a seguito di un incidente stradale, il risarcimento corrispondente a un determinato grado di invalidità riconosciuta, ricomprende già la menomazione degli aspetti ‘dinamico relazionali’ che sono una conseguenza ‘normale’ del danno alla salute.
Non rappresentano per tanto un danno diverso.
Nel caso in cui, invece, le peculiarità del caso concreto, abbiano reso di maggiore incisività le conseguenze dell’invalidità per il soggetto danneggiato, si giustifica in tal modo un aumento del risarcimento.
Solo con la concomitanza di tali elementi di fatto, si potrà quindi giustificare un aumento del risarcimento di base del danno biologico, aprendo le porte al ‘danno morale’.