Sinistro stradale dinamica incerta: cosa succede? La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7479/2020, ha sancito un importante principio in tema di sinistro stradale.
In particolare, ha stabilito che in caso di sinistro con dinamica incerta vige il principio di pari responsabilità dei conducenti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 2054 comma 2 c.c.
Tuttavia, è un criterio residuale che il giudice applica qualora non sia riuscito a stabilire con esattezza in quale misura ciascun conducente abbia contribuito a provocare il sinistro stradale.
Non è rilevante che la colpa di uno dei conducenti sia evidente, in quanto il giudice è tenuto sempre ad accertare il rispetto delle norme previste dal Codice della Strada da parte del veicolo che ha subìto dei danni.
Sinistro stradale dinamica incerta. Nel caso specifico, nella vicenda processuale, sia il giudice di prime cure che il giudice di secondo grado hanno applicato il suddetto principio, contenuto nell’art. 2054 c.c., secondo il quale nel caso di incidente tra veicoli si presume fino a prova contraria che tutti i conducenti abbiano contribuito a causare il sinistro stradale.
In particolare, il giudice di seconde cure si è avvalso dell’acquisizione di due perizie per decidere il caso, poiché non è stato possibile ricostruire la dinamica del sinistro stradale.
Sinistro stradale dinamica incerta. Con riferimento alla vicenda processuale precedentemente menzionata la questione si conclude con l’emissione della sentenza n. 7479/2020 che dispone il rigetto del ricorso presentato da uno dei due conducenti. Per la Corte infatti, risulta applicabile il principio di ripartizione della responsabilità tra i conducenti ogni qualvolta non è risultato possibile determinare con esattezza il grado di responsabilità di ciascuno di essi.
Nel caso di specie non è stato possibile ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare la responsabilità in capo ad uno solo dei conducenti coinvolti. Pertanto, il giudice ha ritenuto opportuno applicare il principio residuale, in ragione del quale la responsabilità è suddivisa al 50% tra i due conducenti.
Il principio suddetto risulta applicabile anche quando emerge la colpa in capo ad uno dei conducenti, ma questa non basta se non è possibile effettuare una ricostruzione dell’incidente.