Sinistro stradale risarcimento danni assicurato : La pronuncia in commento emessa dalla Corte di Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 1269 del 19 gennaio 2018, ha affrontato un particolare caso in tema di risarcimento danni da sinistro stradale.
La vicenda sottoposta all’esame degli Ermellini, ha come protagonisti due fratelli, coinvolti in un incidente stradale, di cui uno ne rimane inesorabilmente vittima.
I due fratelli durante un viaggio in automobile, di proprietà di uno dei due che aveva autorizzato l’altro a condurre la macchina, nonostante fosse in stato di ebrezza e non avesse la patente di guida, provocano un sinistro stradale.
Il fratello alla guida, in stato di ebrezza e non in possesso della patente, durante una manovra di sorpasso, invadendo la corsia opposta, provoca un tragico sinistro stradale, ovene consegue la morte dell’alltro fratello passegero.
I genitori, avevano successivamente agito in giudizio, nei confronti del figlio conducente e responsabile del sinistro stradale e della relativa compagnia assicurativa, al fine di ottenere il risarcimento danni subiti.
In primo grado, il Tribunale aveva accolto la domanda di risarcimento danni, ma in secndo grado la Corte D’appello riconoscendo il concorso di colpa della vittima nella misura del 70%, aveva ridotto l’importo stabilito dalla sentenza di primo grado a titolo di risarcimento danni.
La sentenza emessa in sede di Appello, veniva poi impugnata dai familiari della vittima, ritenendo la decisione ingiusta.
I ricorrenti, eccepivano, la violazione dell’art. 18 della legge n. 990 del 1969 e di alcune Direttive comunitaire, che ‘escluderebbero la possibilità che alla persona trasportata su un veicolo e vittima di un sinistro strdale sia negato il risarcimento danni per il solo fatto di essere proprietario del mezzo, anche nell’ipotesi in cui fosse consapevole che colui a cui ne aveva affidato la guida si trovava in stato di ebrezza ed era privo di abilitazione’.
Gli Ermellini, esaminate le tesi difensive proposte dalla difesa dei ricorrenti, aderivano alle argomentazioni formulate, ritenendo pertanto il ricorso fondato.
Nel merito, trattandosi di sinistro stradale risarcimento danni assicurato, si osservava che in caso di sinistro stradale e in tema di assicurazioni della responsabilità derivante da circolazione di autoveicoli, ai fini del risarcimento danni, ‘la qualità di vittima avente diritto al risarcimento danni prevale su quella si assicurato responsabile.’
Secondo tale assunto, se la qualità di vittima e quella di assicurato responsabile si identificano nella stessa persona, ‘la prima prevale sulla seconda e deve pertanto riconoscersi all’assicurato il diritto al risarcimento danni dalla compagnia assicurativa, come se si tratti di qualsiasi altro passeggero vittima dell’incidente’.
Secondo la pronuncia dell’Illustrissima Corte di Cassazione, inoltre, ‘ai fini della copertura assicurativa è irrilevante il fatto che la vittima si identifichi con il proprietario del veicolo (il quale, al momento del sinistro strdale si trovi a viaggiare sullo stesso come passeggero, dopo averne autorizzato un’altra persona a mettersi alla guida), la cui posizione va assimilata a quella di qualsiasi altro passegero vittima del sinistro stradale ’.
In ultimo, la Corte ha poi precisato che ‘il diritto alla copertura assicurativa dell’assicurato proprietario del veicolo che abbia preso posto nel medesimo come passeggero, non può essere escluso in ragione della sua corresponsabilità nella causazione del sinistro stradale e del danno’, anche se, comunque, deve tenersi conto ai fini del risarcimento danni, di un eventuale suo concorrente comportamento colposo, ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’adita Corte di Cassazione, la stessa – in tema di Sinistro stradale risarcimento danni assicurato – ha osservato che la Corte di Appello, non ha dato corretta applicazione a tutti i principi in tema di risarcimento danni e sinistro stradale, dal momento che avrebbe dovuto ritenere prevalente la qualità di ‘vittima avente diritto al risarcimento danni’ rispetto a quella di ‘proprietario assicurato’, riconoscendo ai familiari del defunto, il risarcimento danni, essendo irrilevante la circostanza che questi ‘fosse colpovele di aver affidato la guida del veicolo ad una persona che si trovava in stato di ebrezza ed era priva di patente’.
Sulla scorta di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione, per il Sinistro stradale risarcimento danni assicurato, accoglieva pertanto il ricorso, annullando la sentenza impugnata e rinviando la ausa alla Corte di Appello, afinchè la stessa procedesse ad nuovo valutazione del caso.