Sottrazione di minori: Il tema affrontato nella sentenza in commento affronta il delicato tema dei rapporti tra ex coniugi, in tema di visita ai figli.
La questione è stata affrontata nella recente sentenza della Corte di Cassazione la n. 51960/2018 VI sez. Penale, la quale ha confermato la condanna di una madre che trasferitasi all’estero e portando con se i figli, in regime di affido condiviso, si era trasferita in un luogo imprecisato senza comunicarlo al padre.
Il reato che si integra è quello di sottrazione di minori.
Nel caso di specie l’imputata aveva ceduto in locazione alla sorella la ex casa coniugale che le era stata assegnata dal giudice affinché vi abitasse con i figli, in affido condiviso con l’ex, trasferendosi insieme ai bambini in un luogo imprecisato e senza comunicarlo al padre.
Argomentando sulla questione gli Ermellini, hanno sentenziato che integra reato di sottrazione di minori ai sensi dell’art. 574 c.p. la condotta di uno dei due genitori, qualora, contro la volontà dell’altro, egli sottragga il figlio per un periodo di tempo rilevante, impedendo l’altrui esercizio della potestà genitoriale e allontanando il minore dall’ambiente di abituale dimora.
La sottrazione di minori di cui all’art. 574 c.p, si perfeziona ove si realizzi la protrazione della situazione antigiuridica attraverso una condotta attiva diretta a mantenere il controllo sul minore e la possibilità per il reo di porre fine alla situazione antigiuridica fino a quando la cessazione di tale situazione non intervenga per sopravvenuta impossibilità o per pronunzia della sentenza di primo grado.
In applicazione di tali principi la Corte D’Appello, aveva quindi correttamente valutato tutte le circostanze di fatto dedotte della difesa.
I Giudici di merito hanno ritenuto attendibile la testimonianza del padre dei minori e formato il proprio convincimento sul suo racconto, secondo cui non vi erano stati neppure contatti telefonici con i figli, diversamente da quanto sosteneva la madre.
Per la Cassazione, inoltre, il perfezionamento del reato non è escluso neppure dalla circostanza che il padre, anche grazie all’intervento dei legali, fosse riuscito ad avere dei contatti con i figli durante l’estate, trascorrendoci anche le vacanze.
Tale situazione, infatti, non appare idonea a interrompere la condotta permanente contestata in quanto, come evidenziato dai giudici di merito, dopo l’estate trascorsa insieme ai figli, il padre non era più riuscito a vedere i figli.
Nella vicenda che ha dato vita alla pronuncia in commento, alla donna oltra alla contestazione del reato di sottrazione di minori, veniva inoltre contestato il reato di cui all’art. 388 c.p., per aver lasciato alla sorella l’ex casa coniugale, a lei assegnata dal giudice.
Il rilievo penale di tale condotta, invece è escluso nel caso in cui ricorra un plausibile e giustificato motivo che abbia determinato l’azione del genitore affidatario a tutela esclusiva dell’interesse del minore.