Spese manutenzione ascensore. L’eccellentissimo Tribunale di Milano, ancora una volta fa chiarezza su un tema altamente dibattuto all’interno dei condomini, l’imputazione delle spese per la manutenzione dell’ascensore.
Attraverso la sentenza in commento, emessa del Tribunale di Milano sez. XIII civile del 19.09.2017, si analizza la sottesa questione, discussa all’interno delle aule giudiziarie di Milano, da un condomino che impugnando la delibera condominiale, ha eccepito l’illegittimità di un punto della stessa, con riferimento all’onere di ripartizione delle spese manutenzione ascensore.
Nel merito della questione, il condominio di un appartamento sito al quinto piano, aveva impugnato un punto specifico della delibera assembleare, deducendone l’illegittimità del criterio utilizzato per l’imputazione delle spese di manutenzione dell’ascensore.
Nello specifico, il condominio, eccepiva che nella delibera erano stata approvate in un’unica tabella la ripartizione delle spese dell’ascensore, esonerando dal pagamento di dette spese i condomini del piano rialzato e delle cantine, senza però escludere lo stesso, che non poteva parimenti farne uso.
Citava così in giudizio il legale rappresentante del condominio, in persona dell’amministratore.
Alle richieste del condomino attore, il convenuto amministratore si opponeva, insistendo per il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Milano, analizzata nel merito la fattispecie sottese al suo esame, ha invece ritenuto che, la stessa fosse meritevole di accoglimento.
Ha quindi provveduto ad annullare la delibera assembleare, con riferimento al punto impugnato, e condannato il condominio in persona dell’amministratore, al pagamento delle spese di lite.
Nelle motivazioni a sostegno della sentenza emessa, il Tribunale di Milano si è richiamato ai principi espressi in materia dall’ art. 1118 c.c., laddove si dispone che tutti i titolari delle unità immobiliari comprese nell’edificio, essendo comproprietari pro indiviso dei beni e degli impianti condominiali, sono allo stesso modo tenuti a contribuire al pagamento dei costi della gestione del fabbricato e alla manutenzione delle parti comuni.
A ciò segue che l’assemblea ai sensi dell’art. 1123 c.c. a maggioranza può approvare tabelle millesimali che non deroghino ai principi di cui sopra, salvo l’eccezione che tale principio potrà essere oggetto di deroga solo con laddove si raggiunga l’unanimità dei condomini, raccolta in diversa convocazione e contrattualmente.
Il Tribunale, ha quindi rilevato che la delibera impugnata dal condomino attoreo, e l’eccezione di illegittimità avanzata doveva senz’altro ritenersi meritevole di accoglimento, in quanto in diniego dei principi sopra esplicati, la delibera era stata approvata dalla maggioranza dei condomini e non all’unanimità.
In ossequio a tali principi, anche l’attore quindi, era onerato al pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore, al pari dei titolari di cantine e piani rialzai, non contando dunque il fatto che lo stesso non poteva utilizzarla.
Si osserva a tal fine, che in mancanza di una delibera approvata all’unanimità, in diversa convocazione, capace di derogare alla disciplina di legge, si dovrà, come osservato nel caso di specie, applicare la disciplina di legge, prevista dall’art. 1114 c.c..
Tale assunto trova conferma anche in diverse pronunce della Corte di Cassazione Civile: sent. n. 27233/2013 e sent. n. 8823/2015.
In riassunto, stante l’applicazione del principio disciplinato dall’art. 1123 c.c., essendo i condomini comproprietari pro indiviso dei beni e impianti condominiali, saranno tutti tenuti al pagamento delle spese di manutenzione dell’ascensore, compresi i titolari di piani rialzati e cantine, anche se non ne usufruiscono in concreto.