Pagamento fattura dentista: Questione affrontata nelle aule giudiziarie del Tribunale di Ferrara, conclusasi nella sentenza del 7 giugno 2017, ha riguardato le spese e la relativa parcella da saldare al dentista, qualora sia iniziato un programmo odontoiatrico, ma lo stesso poi non sia stato portato a termine.
Il caso prende le mosse da un opposizione a decreto ingiuntivo, presentata da un paziente il quale si è visto notificare un decreto ingiuntivo ad opera del precedente dentista presso il quale era stato in cura.
Il saldo delle spese odontoiatriche, richieste attraverso il decreto ingiuntivo per la somma di Euro 5.300,00, oltre ad Euro 267,00 per la richiesta dl parere di congruità al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed oltre gli interessi moratori, scaturiva dal programma al quale si era sottoposto il paziente, interrompendolo poi improvvisamente.
L’opposizione proposta dal paziente, il quale aveva addotto come motivazione all’interruzione del programma il fatto che si era rivolto ad altro professionista che gli aveva prospettato diverso programma odontoiatrico, è stata rigettata dal Tribunale, dopo perizia condotta con l’ausilio del Ctu.
L’accertamento del Ctu ha messo in luce, che il diverso programma odontoiatrico, prospettato dal secondo dentista non poteva considerarsi superiore o inferiore, rispetto a quello offerto dal primo, in quanto il più delle volte è impossibile prevedere tutte le fasi da svolgere, con il dovere di rivalutare il caso volta per volta.
Il fatto che il paziente, si sia sottratto a tutte le sedute programmate, ha reso impossibile al dentista formulare un piano di trattamento eventualmente integrativo a quello già in essere, non dando quindi la possibilità di offrire ipotesi di trattamenti diversi.
Si è quindi rilevato che non esiste colpa del primo dentista, il quale ha operato diligentemente nei confronti del proprio paziente, procedendo con cautela e studiando con scrupolosa attenzione il quadro odontoiatrico che si presentava di indubbia difficoltà.
Studi, che non sono stati poi messi in atto in quanto il paziente ha abbandonato improvvisamente le cure.
Risulta in tal modo pienamente giustificata la pretesa creditoria del dentista pari ad Euro 5.340, mentre invece l’importo di Euro 267,00 richiesto per il parere di congruità del Consiglio dell’Ordine, dato che si tratta di un attività non necessaria per l’esercizio del relativo diritto di credito, non è dovuto.
Inoltre, non saranno dovuti gli interessi moratori, in quanto il paziente è un consumatore e non viene nel caso di specie applicata la disciplina degli interessi moratori, prevista per chi agisce nell’esercizio di un impresa.