Spese straordinarie figli: Secondo la Cassazione non esiste un obbligo a carico del genitore affidatario o collocatario di informare ed accordarsi, in via preventiva, con il genitore non affidatario in ordine alla determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore.
In tema di spese straordinarie di interesse per il minore, la Cassazione ha stabilito che il genitore non affidatario è tenuto al rimborso qualora il rifiuto non risulto fondatamente giustificato. Nel merito sarà poi il giudice a verificare sia la fondatezza dei motivi addotti dal genitore non collocatario a base del proprio rifiuto di corrispondere al minore la quota spettante, che la circostanza secondo cui le spese rispondano effettivamente all’interesse del figlio.
Spese straordinarie figli: da quale vicenda trae origine la pronuncia?
Tale orientamento giurisprudenziale trae origine da una recente pronuncia della Corte di Cassazione che, con ordinanza n.5059/2021, si è pronunciata sul ricorso di un padre a carico del quale il giudice delegato aveva posto l’obbligo di versare alla moglie una somma per il mantenimento di due figli minori, oltre spese di iscrizione scolastica e spese mediche nella misura del 50%.
In seguito, la moglie aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il rimborso della metà delle spese sostenute. La vicenda giungeva poi in Cassazione a seguito del rigetto, sia in primo che in secondo grado, dell’opposizione del marito contro il provvedimento di ingiunzione.
Ebbene, secondo la Cassazione non è configurabile a carico del genitore affidatario l’obbligo di informare e accordarsi, in via preventiva, con il genitore non affidatario in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (Cass. n.16175/2015, n. 19607/2011).
In caso di mancato accordo preventivo tra i genitori in ordine alla determinazione delle spese straordinarie da sostenere nell’interesse dei figli e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del genitore che non le ha anticipate, spetterà al giudice di merito valutare la fondatezza die motivi di rifiuto.
Inoltre, il giudice dovrà anche verificare che quelle specifiche spese attengano davvero all’interesse del minore, e lo farà commisurando l’entità delle spese rispetto all’utilità per il figlio nonché in relazione alla sostenibilità delle stesse alla luce delle condizioni economiche dei genitori.
In conclusione, condividendo quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione, può stabilirsi non esistere un obbligo a carico del genitore affidatario o collocatario di informare ed accordarsi, in via preventiva, con il genitore non affidatario in ordine alla determinazione delle spese straordinarie di interesse per il minore. Sebbene comuqnue sia sempre consigliabile cercare di trovare un accordo preventivo.