Nella fattispecie, una vedova è ricorsa in Cassazione avverso la sentenza di appello che aveva riconosciuto all’ex moglie di suo marito la quota del 70% della pensione erogata dall’istituto previdenziale al coniuge superstite.
La Cassazione ha respinto tale ricorso con l’ordinanza n. 23102 del 2014, ritenendo che la sentenza d’appello fosse conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Infatti, nella determinazione della quota di spettanza della pensione si tiene conto sia del criterio della durata dei matrimoni e sia della eventuale esistenza di criteri correttivi (convivenza prematrimoniale, entità dell’assegno divorzile, condizioni economiche e personali).
Essendoci però, in base a tali indici di valutazione, una sostanziale equiparazione delle parti in conflitto, nel caso de quo era stata data pressoché esclusiva rilevanza alla durata dei rispettivi matrimoni.
Inoltre, la Suprema Corte ha chiarito che è precluso al giudice di legittimità procedere ad una rivalutazione della decisione di merito circa la concreta determinazione delle percentuali.