Una recente sentenza della Suprema Corte ha sdoganato le coppie di fatto e posto fine alla prassi di non risposarsi per non perdere l’assegno dell’ex!
Nella fattispecie, un marito obbligato a versare alla propria ex moglie l’assegno di divorzio, nonostante quest’ultima avesse creato una famiglia con un altro uomo, è ricorso contro la sentenza dei giudici di prime cure i quali avevano ritenuto che la convivenza “more uxorio” rileva solo in quanto “incida sulla concreta e reale situazione” della donna risolvendosi in una condizione e fonte effettiva di reddito.
La Cassazione, con la sentenza n. 6855/2015, decidendo direttamente nel merito la questione ha rigettato la domanda di assegno divorzile proposta dalla ex moglie, ritenendo che la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno di mantenimento.
La nuova convivenza deve avere i connotati di stabilità e continuità, costituendo un modello di vita in comune analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio.
Solo in questi casi, infatti, la mera convivenza si trasforma in una vera e propria “famiglia di fatto”. A quel punto si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.
In particolare, la Suprema Corte chiarisce che la formazione della nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno divorzile.
Quindi anche se il successivo legame si rompe, l’assegno non è più dovuto: vi è, dunque, un esonero definitivo dall’obbligo posto a carico dell’ex coniuge.