I Giudici di Piazza Cavour con sentenza n. 12471/2012 hanno decretato che per la formazione delle tabelle millesimali e per la relativa modifica non sia più necessaria la forma scritta ad substantiam e, pertanto, il criterio di ripartizione può essere desunto anche da fatti concludenti, come per esempio il costante pagamento per più anni delle stesse quote millesimali secondo criteri stabiliti, in luogo alla formale approvazione.
Sussiste certamente per il singolo condomino la facoltà di “impugnare la ripartizione delle spese quando questa non rispetti i criteri dettati dalla legge, se vi è divergenza tra il valore della quota considerato ai fini della spesa e quello reale del bene in proprietà esclusiva”.
Il caso in specie riguardava la chiamata in causa di un Condominio della Capitale da parte della proprietaria di una delle unità immobiliari la quale chiedeva la dichiarazione di nullità delle delibere assembleari con cui erano stati approvati il bilancio consuntivo e quello preventivo. A parere della condomina la ripartizione delle spese “era stata effettuata applicando tabelle millesimali difformi dalla reale consistenza delle singole unità immobiliari”.
Gli Ermellini, nella sentenza suindicata, hanno ricordato che le tabelle millesimali “possono esistere (o non esistere) indipendentemente dal regolamento condominiale, posto che l’allegazione di esse al regolamento rappresenta un dato meramente formale che non muta la diversa natura intrinseca dei due atti, potendo i Condomini, in mancanza di un regolamento con annesse tabelle ai fini della ripartizione delle spese, accordarsi liberamente tra loro stabilendone i criteri, purché venga rispettata la quota spesa posta a carico di ciascun condomino e la quota di proprietà esclusiva di questi, essendo il criterio di ripartizione previsto dalla legge (art. 1123 codice civile) preesistente ed indipendente dalla formazione delle tabelle”.