Terzo trasportato responsabilità, chi ne risponde? Il trasportato su un veicolo a motore, che viene danneggiato a seguito di un sinistro ascrivibile sia a responsabilità del vettore sia a quella di un terzo veicolo, potrà ottenere il risarcimento integrale da uno dei responsabile dalle loro assicurazioni RC auto, stante la solidarietà tra i coautori di un illecito. Non rileva all’uopo la diversa gravità delle rispettive colpe dei corresponsabili essendo circostanze rilevanti solo ai fini della ripartizione interna dell’obbligazione risarcitoria.
Terzo trasportato responsabilità, chi ne risponde? Tuttavia, è necessario che il risarcimento sia richiesto indicando la posizione di passeggero della vettura come causa petendi. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 16143/2019 pronunciandosi circa un sinistro stradale, addebitabile per il 70% a un automobilista e per il 30% a un autocarro.
Terzo trasportato responsabilità, chi ne risponde? Nel caso di specie infatti, i trasportati ricorrono in Cassazione evidenziando di aver chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni subiti eventualmente anche ex art. 2055 c.c., affermando che la su menzionata norma del codice civile pone a carico di ciascuno dei soggetti (che abbia concorso a produrre l’evento dannoso) la responsabilità solidale per il risarcimento dell’intero danno cagionato.
Risulta, ormai consolidato da tempo infatti, che il diritto del trasportato all’integrale risarcimento del danno costituisce una pacifica acquisizione della giurisprudenza di legittimità a condizione che questi non sia anche proprietario del mezzo. E’ stato precisato, altresì, che il trasportato su di un veicolo a motore, che abbia patito danni in conseguenza di un sinistro ascrivibile alla responsabilità tanto del vettore, quanto del titolare di un terzo veicolo, può pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi tra i due responsabili(e dai loro assicuratori della r.c.a.). Ciò in virtù del principio generale della solidarietà tra i coautori di un fatto illecito, di cui all’art. 2055 c.c., risulta però necessario, che tale risarcimento sia richiesto utilizzando come causa petendi la posizione di trasportato; (e ciò sia che venga fatto valere il proprio diritto al risarcimento dei danni nei confronti sia del solo conducente del mezzo sul quale la vittima viaggiava, sia che venga fatto valere nei confronti del conducente del mezzo antagonista, sia, infine, nell’ipotesi in cui si agisca nei confronti di entrambi).
Nel caso in esame, però, il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della domanda proposta dai terzi trasportati nei confronti del vettore e della compagnia di assicurazione trattandosi di domanda nuova stante la diversa causa petendi e i diversi soggetti passivi. Le richieste unitarie degli attori con l’atto introduttivo, senza alcuna distinzione tra le posizioni degli stessi, erano chiaramente rivolte ai convenuti sulla base della dedotta esclusiva responsabilità del guidatore nell’autocarro nella causazione del sinistro in parola e la richiesta di condanna ex art. 2055 c.c., così come formulata, era proposta nei confronti dei convenuti in quanto ritenuti corresponsabili dell’incidente in virtù della responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario e la società assicuratrice dell’autocarro e non già in base alla qualità di trasportati.
In sostanza, avendo fatto valere tardivamente la qualità di trasportatiper ottenere l’integrale risarcimento dei danni ex art. 2055 c.c., correttamente la Corte di merito ha ritenuto infondato il motivo di appello proposto al riguardo.