Testimonianza vittima sinistro: La Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 12660, depositata in data 23 maggio 2018, dalla VI Sezione civile, si è nuovamente pronunciata in tema di incapacità a testimoniare della vittima di un sinistro stradale.
Attraverso la pronuncia in commento, in virtù di un principio già in precedenza espresso e consolidato in materia, la Corte di Cassazione parlando di Testimonianza vittima sinistro ha nuovamente affermato che, la vittima di un sinistro stradale è incapace a testimoniare, così come previsto dell’art. 246 c.p.c
Il caso che ha dato voce alla pronuncia in esame, trae origine dalla domanda giudiziale che i prossimi congiunti della vittima di un incidente stradale, avevano avanzato citando in giudizio la compagnia assicuratrice del veicolo antagonista, non identificato.
Gli attori, esponevano che nel sinistro per cui era causa, il loro congiunto aveva perso la vita, e chiedevano all’impresa designata ex art. 287 Codice delle Assicurazioni Private per il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il risarcimento di tutti i danni subiti.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rigettava la domanda, con sentenza confermata in sede di gravame dalla Corte d’Appello di Napoli, per difetto di prova in merito alla dinamica del sinistro, atteso che l’unico testimone escusso nel giudizio di primo grado risultava incapace a testimoniare, poiché trasportato sul veicolo della vittima, nonché vittima egli stesso di lesioni personali conseguenti al medesimo sinistro.
Gli attori ritendendo non corretta la sentenza emessa in sede di appello sull’impossibilità della vittima sinistro testimonianza, proponevano ricorso per Cassazione.
Nel ricorso proposto, si deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 246 C.p.c, per avere la Corte territoriale dichiarato l’incapacità del testimone nonostante questi avesse rinunciato al diritto al risarcimento del danno che, peraltro, risultava anche prescritto, con conseguente disinteresse per la lite in atto.
La Corte, esaminata la vicenda in tema di Testimonianza vittima sinistro, ha ritenuto il motivo di ricorso infondato, e ribadendo un principo già espresso in precedenti pronunce di species, ha nuovamente affermato che ‘la vittima di un sinistro stradale è incapace ex art. 246 c.p.c. a deporre nel giudizio avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta da altra persona danneggiata in conseguenza del medesimo sinistro, a nulla rilevando che il testimone abbia dichiarato di rinunciare al risarcimento o che il relativo credito sia prescritto.’
L’incapacità della vittima sinistro testimonianza, si avrà in tutti quei giudizi nei quali viene avanzata da un altro danneggiato, vittima del medesimo sinistro, domanda di risarcimento del danno.
Tale incapacità persiste anche nell’ipotesi in cui tale testimone, abbia espressamente rinunciato al risarcimento del danno ovvero quando tale diritto risulti prescritto.
Detta incapacità non ha natura soggettiva, in quanto non si tramuta in una valutazione sull’attendibilità, o meno, del chiamato a deporre, bensì in una situazione oggettiva di incapacità afferente il thema decidendum, vale a dire l’oggetto del giudizio.