Tradimento addebito separazione: Sono all’ordine del giorno le numerose crisi matrimoniali che, per diversi motivi, conducono alle separazioni, le cui “colpe” quasi mai sono riconducibili solo al marito o solo alla moglie, essendo spesso entrambi i coniugi, in misura certamente diversa, responsabili della fine della loro relazione.
In sede di separazione giudiziale, un coniuge (talvolta anche entrambi, reciprocamente) può chiedere l’addebito della separazione nei confronti dell’altro coniuge che ha violato gli obblighi coniugali (assistenza materiale, morale, fedeltà, coabitazione) causando la fine del matrimonio.
Il Giudice, alla luce delle prove fornitegli, dovrà considerare il comportamento del coniuge e valutare se il medesimo può ritenersi la causa determinante della separazione dei coniugi, se vi è un nesso tra la condotta posta in essere e la fine della relazione matrimoniale.
Tra le cause più note e frequenti per richiedere (e vedersi accogliere) l’addebito c’è il tradimento.
L’infedeltà coniugale deve essere necessariamente la causa determinante della crisi e successiva fine del connubio.
Recentemente la Corte di Cassazione con sentenza n. 5510 del 06.03.2017 si è occupata di un interessante caso di addebito della separazione, rigettando il ricorso di un marito fedifrago – al quale sia in primo grado che in appello era stato riconosciuto l’addebito della separazione.
L’uomo, sperando di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole che riconosceva, tra l’altro la corresponsione dell’assegno di € 2000 per il mantenimento della moglie e di € 3000 a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli minorenni, sosteneva che il Giudice di secondo grado aveva erroneamente ritenuto che la sua infedeltà fosse stata la causa della crisi matrimoniale, mentre, a suo dire, “quella violazione aveva aggravato una crisi già presente da tempo”.
Gli Ermellini, infatti, facevano osservare che il Giudice di seconde cure aveva giustificato la pronuncia di addebito “rilevando che la violazione dell’obbligo di fedeltà era stata causa della crisi coniugale, come evidenziato dal fatto che la scoperta dell’infedeltà era avvenuta nel 2007, cioè successivamente ad una prima riconciliazione intervenuta nel lontano 2002”.
Quindi la Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva ricollegato la violazione dell’obbligo di fedeltà – dimostrata dalla scoperta di sms amorosi sul cellulare dl marito – alla fine del matrimonio, con conseguente addebito in capo al marito, traditore seriale.
Ricordiamo che l’addebito in capo ad un coniuge implica la perdita dei diritti successori e della corresponsione dell’assegno di mantenimento, salvo il diritto agli alimenti, laddove sussistano i presupposti.