La Cassazione torna a pronunciarsi sulla problematica concernente l’assegno di mantenimento ai figli cosiddetti “bamboccioni”.
In Italia vi è l’obbligo di versare un assegno di mantenimento al figlio fino all’indipendenza economica a carico del coniuge non collocatario.
Nella fattispecie un padre ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli la quale aveva revocato l’assegno di mantenimento a favore dei figli con lui conviventi posto a carico dell’ ex moglie.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1858/2016, ha affermato infatti che il dovere di mantenimento del figlio maggiorenne cessa quando il genitore onerato dia prova che il figlio, pur posto nelle condizioni di addivenire ad una autonomia economica, non ne abbia tratto profitto, sottraendosi volontariamente allo svolgimento di un attività lavorativa adeguata e corrispondente alla professionalità acquisita.
Gli Ermellini hanno sottolineato che i genitori avevano dato a entrambi i figli la possibilità di frequentare l’università, ma senza brillanti risultati da parte di questi ultimi che avevano sostenuto pochissimi esami ed erano fuori corso.
Si può dire pertanto che l’assegno di mantenimento da parte del figlio fuori corso deve essere meritato!