Vacanza rovinata agenzia di viaggi . Il diritto di godere di un periodo di riposo e svago è un bene della vita ritenuto meritevole di tutela.
Se la vacanza non si svolge come ci si aspettava, perché il viaggio non si svolge secondo le previsioni contrattuali, è possibile pretendere il risarcimento del danno per i disagi e lo stress subiti in corso di viaggio.
Il danno da vacanza rovinata, inteso come disagio psicofisico da mancata realizzazione di una vacanza programmata, è quel pregiudizio al benessere psichico materiale che il turista soffre per non aver potuto godere in tutto o in parte della vacanza quale occasione di piacere, svago, e riposo, essendo la stessa intesa come periodo di rigenerazione delle proprie energie psico-fisiche.
Con la stipula del contratto di viaggio l’organizzatore, meglio conosciuto con il termine di tour operator, assume contrattualmente l’obbligo di predisporre in favore del turista, una serie di servizi, quali il trasporto, la somministrazione di pasti, il soggiorno alberghiero, l’assistenza con personale specializzato, il tutto dietro corrispettivo di un prezzo.
Se il tour operator si è impegnato contrattualmente e nel corso del viaggio manca in tutto o in parte uno dei servizi, o viene eseguito con modalità diverse rispetto a quanto previsto nell’offerta e / o contratto, chi risponde del danno?
Chi deve risarcire il malcapitato turista per la vacanza rovinata, il tour operator o l’agenzia di viaggi?
Innanzitutto bisogna dire che l’agenzia di viaggi non riveste la qualità di tour operator.
All’agenzia di viaggi viene conferito un mandato a stipulare il pacchetto con il tour operator.
A conferma di ciò vi è la sentenza n. 1000/2017 del Tribunale di Roma che ha stabilito che nel contratto di intermediazione di viaggio è da ravvisare semplicemente un mandato conferito dal viaggiatore all’agenzia, non potendo quest’ultima rispondere per le inadempienze del tour operator.