VALENZA PROBATORIA WHATSAPP E MAIL: WHATSAPP E MAIL VALGONO COME PROVE

VALENZA PROBATORIA WHATSAPP E MAIL: WHATSAPP E MAIL VALGONO COME PROVE

Valenza probatoria whatsapp mail: La Corte di Cassazione attraverso la pronuncia n. 1822 del 2018, ha avuto modo di analizzare la valenza probatoria dei messaggi scambiati tramite whatsapp e mail, e contenuti all’interno di un cellulare sequestrato.

Il caso che ha dato seguito alla sentenza in commento, vede la presentazione di un ricorso da parte di un’indagata, che aveva impugnato l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame confermava la legittimità del sequestro probatorio di mail e di un cellulare.

Attraverso il ricorso proposto, si contestavano le modalità di acquisizione delle conversazioni dei messaggi whatsapp e mail contenuti all’interno del cellulare, avvenute attraverso la cosiddetta copia forense.

A parere della ricorrente, gli inquirenti per entrare validamente in possesso delle conversazioni intercettate, avrebbero dovuto adottare la procedura prevista dagli artt. 266 ss. cod. proc. pen., in tema di intercettazioni dei flussi di comunicazioni telefoniche.

Adducendo peraltro, che avendo estratto copia di tutti i file delle conversazioni, era stato violato il principio di proporzionalità e adeguatezza.

La Corte, esaminate compiutamente le argomentazioni proposte dalla ricorrente, ha però respinto il ricorso.

Secondo gli ermellini, il recupero di whastapp e sms da un cellulare sequestrato, non soggiace alle regole previste per il sequestro di corrispondenza, né a quelle previste per le intercettazioni.

Nelle motivazioni della sentenza, è stato infatti evidenziato che whatsapp e sms e mail, acquisiti dalla memoria del telefono dell’indagato sottoposto a sequestro, devono essere considerati come documenti, con la conseguente applicazione dell’articolo 234 c.p.p.

Chiarendo tale punto, la Corte di Cassazione ha aggiunto che la loro acquisizione non soggiace, di conseguenza alle regole stabilite dal codice di rito per la corrispondenza, né a quello per le intercettazioni telefoniche.

Ai messaggi whatsapp, sms, e mail, rinvenuti in un telefono sottoposto a sequestro, non si applica la disciplina prevista dall’art. 254 c.p.p. sul sequestro di corrispondenza.

E questo in quanto la nozione di corrispondenza implica un attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito.

Non solo.

Come illustrato nella sentenza della Corte di Cassazione, all’acquisizione di messaggi whatsapp, sms e mail, non si estendono neanche le norme sulle intercettazioni, in quanto queste ultime hanno ad oggetto la ‘captazione di un flusso di comunicazioni in corso’.

Nelle conclusioni, della sentenza, viene chiaramente espresso infine il concetto che: qualora vengano recuperate conversazioni whatsapp, sms e mail da un cellulare sequestrato, non si fa altro che acquisire il dato che documenta quei flussi ex post, recuperandolo dalla memoria in cui è conservato.