Vasi e fioriere: se provocano danni di chi è la responsabilità?
Il regolamento di condominio può vietare la collocazione di vasi e fioriere sui parapetti dei balconi in caso di caduta degli stessi?
A quali responsabilità va incontro il proprietario di vasi e fioriere posti sui parapetti delle finestre e dei balconi?
Nel caso di vasi e fioriere sui parapetti dei balconi la norma di riferimento è l’articolo 2051 del codice civile che recita: “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Il danneggiato, quindi, è legittimato a proporre una richiesta di risarcimento del danno al condomino proprietario dei vasi e delle fioriere il quale ai sensi dell’art. 2051 c.c. è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia.
In sostanza, il proprietario dei vasi e delle fioriere o comunque chi ne ha la custodia risponde dei danni da essi causati a meno che il fatto non sia stato causato da un evento imprevisto e imprevedibile.
Il regolamento di condominio può prevedere specifici divieti alla collocazione di vasi e fioriere sui parapetti dei balconi?
Si, se nel regolamento di condominio è stata inserita un’apposita clausola che vieta l’installazione di fioriere mobili sui balconi.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 23128 del 14.11.2016 ha riconosciuto il divieto per i condomini di collocare fioriere mobili sui parapetti dei balconi delle varie unità abitative, se questo divieto è contenuto nel regolamento di condominio.
In conclusione:
Il regolamento di condominio può vietare la collocazione di vasi e fioriere sui parapetti dei balconi;
Spetta al custode cioè al proprietario dei vasi e delle fioriere provare l’esistenza di un caso fortuito in caso di danno.