Ai sensi dell’art. 115 del Codice della Strada chi ha sedici anni può condurre un motociclo sino a 125 cavalli, tuttavia senza il passeggero.
Nella fattispecie un sedicenne aveva creato danni al trasportato e l’assicurazione aveva declinato la propria garanzia, invocando l’art. 79 comma IV del codice della strada, ossia l’uso improprio, pur essendo il ragazzo abilitato con patentino.
Gli Ermellini hanno riformato la decisione dei Giudici di primo e secondo grado, i quali avevano rigettando la richiesta di manleva proposta nei confronti della società assicurativa dal ragazzo alla guida del motorino, dopo aver accertato la concorrente responsabilità nella causazione del sinistro dei conducenti del ciclomotore e dell’auto.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 4893/2015, ha dichiarato che la mancanza di abilitazione a trasportare un passeggero sul ciclomotore non può essere equiparata all’assenza di abilitazione alla guida e l’assicurazione non può dunque invocare l’inoperatività della polizza, sostenendo che al conducente era vietato portare passeggeri sul sellino posteriore.
Infatti il solo fatto che il sedicenne trasportasse un passeggero non vale a rendere inoperante la garanzia, ove la specifica ipotesi di esclusione non fosse espressamente prevista dalle condizioni di polizza.