Buone notizie per i viaggiatori! Spetta la compensazione pecuniaria ai passeggeri per il ritardo con cui l’aereo giunge alla sua destinazione finale anche se non c’era ritardo in partenza.
Questo è quanto stabilito recentemente dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza 26/02/2013, n. C 11/11, con cui ha riconosciuto un indennizzo ad una passeggera, munita di una prenotazione per un volo da Brema (Germania) a Asuncion (Paraguay), via Parigi e San Paolo; la ricorrente aveva subito un ritardo di due ore e mezzo, nell’orario di partenza iniziale, con uno slittamento delle coincidenze, accumulando un ritardo, all’arrivo, di 11 ore rispetto a quanto previsto.
Si legge nella suddetta sentenza che l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, dev’essere interpretato nel senso che, in forza di detto articolo, il passeggero di un volo con una o più coincidenze che ha raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore alle tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, anche se non c’era ritardo alla partenza.
Tale soluzione è stata dettata dall’esigenza di eliminare la disparità di trattamento tra i passeggeri che partono con un ritardo pari o superiore a 3 ore rispetto all’orario previsto, che erano già stati tutelati, e quelli che partono senza grossi ritardi, ma giungono con molto ritardo a destinazione.
La Corte di giustizia Ue ha anche stabilito che l’indennizzo deve essere compreso tra i 250 ed i 600 euro e determinato in base lunghezza del volo, l’entità del ritardo e se questo è dovuto a circostanze eccezionali ed inevitabili.